STATUTO DELLA
“FONDAZIONE BACCICHETTI
PER LA SINDROME DI DOWN – ONLUS”
COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI E ATTIVITÀ
ART. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita la Fondazione denominata “FONDAZIONE BACCICHETTI PER LA SINDROME DI DOWN – ONLUS”, per realizzare e favorire progetti e servizi riguardanti persone in stato di bisogno attuati anche con convenzioni sia con privati sia con enti pubblici. La Fondazione si propone di cooperare nell’ambito delle iniziative pubbliche e private che operano con analoghe finalità, stabilendo opportune forme di reti di solidarietà, di collegamento, di partecipazione, di cooperazione e privilegiando il rapporto con le espressioni delle organizzazioni non lucrative d’utilità sociale con particolare attenzione al volontariato di cui intende valorizzare l’opera.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.Lgs del 4 dicembre 1997, n. 460, l’organizzazione assume nella propria denominazione la qualificazione di “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” sintetizzata nell’acronimo “ONLUS”, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo la denominazione “ONLUS” è inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
ART. 2 – SEDE E DURATA
La Fondazione ha sede nella provincia di Padova e svolge la sua attività nell’ambito del territorio italiano ed europeo. Il Comitato dei Promotori, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, con una sua deliberazione approvata dall’organo di vigilanza, se esistente, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città ed anche in altre città dello stato Italiano. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
ART. 3 – SCOPO
La Fondazione non ha scopo di lucro, nemmeno indiretto, e persegue fini di solidarietà sociale arrecando benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni psichiche sfavorevoli; in modo particolare opera a favore delle persone Down e delle loro famiglie, al loro inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli, accompagnandole nel loro percorso di vita dall’infanzia all’età adulta. Contribuisce allo studio della Sindrome di Down (trisomia 21) e ad una aggiornata informazione sulla stessa. Sovvenziona progetti finalizzati alle attività istituzionali presentati da chiunque interessato, sia esso persona fisica, associazione, società od ente, su delibera del Consiglio di Amministrazione e anche, ove sia ritenuto utile, sentito il parere di uno o più esperti.
ART. 4 – ATTIVITÀ
La Fondazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende esercitare le seguenti attività:
- Offrire ai familiari dei soggetti con sindrome di Down, specie nei primi anni di vita, un sostegno nel processo di adattamento al familiare disabile;
- Trovare una strategia per ottenere il miglior inserimento sociale del soggetto disabile intellettivo; tale inserimento sarà favorito oltre che all’interno dell’ambiente familiare anche nelle attività lavorative e nel tempo libero;
- Informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla natura e sulle possibilità di prevenzione, di diagnosi precoce, di terapia della sindrome di Down;
- Proporre agli Organi Legislativi e di Governo (locali, nazionali, internazionali) una responsabile collaborazione nell’applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, attraverso un’opera di informazione, persuasione, stimolo e coinvolgimento);
- Svolgere attività di ricerca scientifica per la prevenzione, diagnosi e cura della Sindrome di Down (trisomia 21), effettuata direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente; all’uopo saranno predisposti appositi progetti di ricerca se essa verrà eseguita dalla fondazione, ovvero, nel caso venga affidata ad enti, secondo specifiche convenzioni contenenti le linee guida, i rapporti tra la fondazione e l’ente per la prestazione di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, le modalità di utilizzazione del personale di ricerca e tecnico amministrativo, nonché di conferimento di beni, di strutture e di impianti necessari al suo svolgimento, le forme di finanziamento anche attraverso il concorso di altre istituzioni pubbliche e private;
- Contribuire alla formazione, preparazione e aggiornamento degli operatori della assistenza e della riabilitazione e di quelli scolastici e parascolastici;
- Tutelare la dignità della persona disabile intellettiva sancita dalla Costituzione italiana e dalla Dichiarazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili.
La Fondazione, inoltre, si propone di perseguire anche le seguenti attività:
- promuovere, organizzare, finanziare convegni, corsi d’aggiornamento, studi scientifici, seminari;
- promuovere, organizzare, finanziare l’ideazione e produzione di materiale e iniziative di divulgazione scientifica e diffusione culturale quali mostre, esposizioni, audiovisivi, siti internet, prodotti multimediali, ed ogni possibile mezzo di comunicazione e diffusione secondo le tecniche attuali e future;
- contribuire a promuovere o svolgere direttamente, anche in concorso con altri enti, attività finalizzate all’aggiornamento professionale degli operatori nei settori d’interesse della Fondazione, attraverso strumenti quali, ad esempio, borse di studio, premi di ricerca, stages e corsi, anche residenziali o quant’altro si ritenga opportuno;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti o mutui, l’acquisto di immobili, la stipula di convnezioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati o privati individui, che siano considerate utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, aventi scopi simili od affini a quelli della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- finanziare progetti di ricerca nelle aree d’interesse della Fondazione, ovvero concorrere alla loro realizzazione;
- acquistare ed utilizzare apparecchiature scientifiche e qualsiasi tipo di attrezzatura o sussidio possa essere utile al perseguimento degli scopi istituzionali, ivi compresi animali e mezzi di trasporto;
- svolgere attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, della multimedialità, degli audiovisivi, dei software e della congressualità;
- intrattenere rapporti diretti con analoghi organismi in Italia e nel mondo;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.
La Fondazione consegue i suoi scopi con interventi diretti o avvalendosi di organizzazioni, associazioni e altri enti aventi analoghe finalità anche costituendo opportune reti di solidarietà che consentano la realizzazione di sinergie e rendano più efficienti ed efficaci le iniziative intraprese.La Fondazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, perché integrative delle stesse, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del citato D.Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 5 – ORGANI DELLA FONDAZIONE
Gli organi della Fondazione sono:
- Il Comitato dei Promotori;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Segretario Generale (o Direttore);
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 6 – IL COMITATO DEI PROMOTORI
Il Comitato dei Promotori è inizialmente costituito da tutti i fondatori. Il Comitato dei Promotori ha la funzione di fissare le linee generali alle quali il Consiglio di Amministrazione deve attenersi per il buon andamento delle attività della Fondazione nel rispetto delle motivazioni sociali e culturali poste a base dell’atto costitutivo e dello statuto.
Sono considerati fondatori quelli così nominati nell’atto costitutivo. Ad essi possono essere equiparati e quindi aggiunti altri aderenti alla Fondazione, accettati dal Comitato dei Promotori in carica, per il contributo scientifico, morale ed economico da essi fornito e per lo sviluppo delle iniziative della Fondazione.
Ciascun componente del Comitato dei Promotori dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni. Presiede le riunioni del Comitato dei Promotori uno dei suoi componenti eletto con votazione palese a maggioranza semplice. In caso di sua assenza il Presidente è sostituito dal membro più anziano presente. Il Presidente è coadiuvato da un Segretario. Il Comitato dei Promotori delibera con la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti, con voto palese a maggioranza semplice. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente. Il Comitato dei Promotori, su proposta del proprio Presidente, nomina il Presidente della Fondazione, i componenti del Consiglio d’Amministrazione e provvede alle sostituzioni nel caso di loro revoca, assenza o decadenza.
Il Comitato dei Promotori può nominare anche un Collegio dei Revisori dei Conti. Il Comitato dei Promotori può nominare altresì un Comitato Scientifico e Commissioni di studio e lavoro ai fini del raggiungimento degli scopi della Fondazione.
Il Comitato dei Promotori può infine costituire un albo dei sostenitori della fondazione nel quale vengono registrati ed eventualmente resi pubblici i nominativi delle persone che abbiano contribuito economicamente per lo sviluppo della Fondazione, senza richiedere di essere assimilati ai fondatori iniziali.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle riunioni del Comitato dei Promotori. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta. In ogni caso di sopravvenuta inesistenza del Comitato dei Promotori l’autorità prefettizia provvederà a ricostituirne la consistenza ai sensi dell’art. 25 dl ecodice civile, scegliendo tra candidati operanti negli stessi settori socio sanitari e di ricerca menzionati all’art. 4 del presente statuto.
ART. 7 – IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Il Presidente della Fondazione è scelto tra i componenti del Comitato dei Promotori, in base a particolari meriti per l’azione svolta e per il rispetto delle finalità istituzionali; per la prima nomina egli è indicato nell’atto costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, resta in carica tre anni e può essere riconfermato; può farsi sostituire ai fini di tale rappresentanza e per ogni altra funzione di sua competenza, delegando un altro Amministratore od il Segretario Generale. Inoltre il Presidente ha i seguenti poteri:
- convoca il Consiglio di Amministrazione che presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- firma gli atti e quanto altro occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- coordina le attività degli organi della Fondazione, sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa e cura l’osservanza dello Statuto;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione;
- provvede in collaborazione col Consiglio e col Segretario Generale, alla gestione patrimoniale, economica ed a quella tecnico-scientifica della Fondazione;
- adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione il quale, in apposita riunione da convocarsi entro 30 (trenta) giorni dal compimento dell’atto, disporrà circa la ratifica.
ART. 8 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette membri. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Comitato dei Promotori. Il Presidente della Fondazione è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione restano in carica tre anni e possono essere riconfermati nell’incarico. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua composizione come sopra indicata, può cooptare fino ad un massimo di ulteriori due membri, scelti fra personalità che possano validamente contribuire al raggiungimento della finalità istituzionale.
In caso di decadenza di Consiglieri per revoca, dimissioni o altro motivo, il Comitato dei Promotori provvede alla loro sostituzione. Questi componenti cessano dall’incarico con gli altri già in carica alla conclusione del triennio. Il Consiglio di Amministrazione così costituito è presieduto di diritto dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza od impedimento da un membro del Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito degli indirizzi generali ricevuti dal Comitato dei Promotori, ha tutti i poteri per l’amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, potendo il Consiglio stesso delegare parte dei suoi poteri a qualcuno dei suoi membri, fissandone le attribuzioni specifiche; esso inoltre determina e disciplina con programma annuale, le forme e le modalità attraverso le quali realizzare le finalità istituzionali; ha l’obbligo di redigere ed paprovare entro il mese di aprile il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente, nonché la relazione di missione circa la consistenza patrimoniale a chiusura dell’esercizio e la dinamica della gestione svolta; il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario Generale (o Direttore) scegliendolo anche tra soggetti non membri dello stesso Consiglio.
Può conferire altresì specifici incarichi, anche a terzi, con funzioni che si rendono necessarie nello sviluppo e coordinamento delle attività della Fondazione, pure determinandone mansioni, eventuali retribuzioni e rimborsi spese. Le persone cui sono state attribuite le funzioni indicate possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo, qualora non ne facciano parte di diritto per altro titolo. Delibera altresì circa eventuali assunzioni, licenziamenti dei dipendenti e in ordine ai problemi del personale in genere. Esso può nominare e revocare avvocati e procuratori speciali ad negotia e ad litem.
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente della Fondazione o chi ne fa le veci e dal Segretario dell’adunanza. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto, anche tramite posta elettronica, telefax od altri sistemi idonei, ai Consiglieri spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di riunione e, in caso di urgenza, mediante invito di pari contenuto, agli stessi destinatari, trasmesso con ogni mezzo idoneo almeno entro il giorno precedente. Si considerano in ogni caso regolarmente costituite le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche in assenza di qualsiasi forma di convocazione ufficiale, qualora siano presenti tutti i componenti il Consiglio stesso.
Il Consiglio si raduna di norma presso la sede legale, presso l’unità locale ove viene svolta l’attività ovvero altrov, ese è necessario, ma sempre in Italia. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque almeno due volte l’anno, in occasione della discussione del bilancio consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione. E’ inoltre convocato ogni qualvolta il Comitato dei Promotori o il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno per l’interesse della Fondazione, oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o, se esistente il Collegio, di un Revisore dei Conti.
Alle riunioni devono essere invitati a presenziare anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti se nominato, pur tuttavia senza inficiare la validità dell’adunanza in caso di loro assenza totale o parziale. Per la validità delle adunanze del Consiglio d’Amministrazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti ed a voto palese per atti rientranti nell’ordinaria amministrazione; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione o di chi ne fa le veci. Per gli atti di straordinaria amministrazione si rende necessario il voto palese favorevole di almeno i due terzi dei membri componenti il Consiglio, ivi compreso il voto del Presidente della Fondazione.
ART. 9 – IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale coadiuva il Comitato dei Promotori ed il Consiglio di Amministrazione nella direzione della Fondazione, provvede alla gestione amministrativa, alla organizzazione e alla promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; a tale scopo partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.
Al Segretario Generale spetta in ogni caso di proporre iniziative gestionali e scientifiche edi seguire e controllare quelle in atto, riferendone al Comitato dei Promotori. Egli istruisce gli affari e predispone le deliberazioni da sottoporre a decisione del Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Comitato dei Promotori. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
ART. 10 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Comitato dei Promotori può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da due componenti effettivi; esso dura in carica tre anni ed è rinnovabile. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. I Revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altro incarico nella Fondazione.
Il Collegio:
- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esamina le proposte di bilancio redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa; ha in ogni caso tutti i poteri e le funzioni determinate dalle leggi vigenti in materia di revisione contabile, come, parimenti, è soggetto agli obblighi formali e sostanziali ivi previsti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi sociali;
- riferisce annualmente sulla propria attività di vigilanza con apposita relazione scritta in occasione del bilancio consuntivo e trascritta nell’apposito libro dei verbali delle riunioni del Collegio Revisori dei Conti.
ART. 11 – COMPENSI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
Ai componenti l’organo amministrativo, l’organo di controllo ed al Segretario Generale non spetta di norma alcun compenso per l’attività svolta, salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’Ufficio ricoperto; con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere attribuite remunerazioni a componenti ai quali vengono affidati incarichi particolari. Tuttavia può essere loro corrisposta una indennità fissata dal Comitato dei Promotori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche l’entità, per importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dalla legge per il Presidente del Collegio Sindacale delle Società per Azioni.
ART. 12 – PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
- beni immobili, valori mobiliari e somme conferite a titolo di liberalità dai Fondatori;
- beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.
- Il patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione privilegiando forme di impiego prudenziali.
ART. 13 – ENTRATE ED ESERCIZIO FINANZIARIO
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:
- con le rendite del patrimonio;
- con ogni altro provento non espressamente destinato ad incremento del patrimonio, con sovvenzioni e contributi da parte di persone ed enti pubblici e privati;
- da interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.
Le entrate della Fondazione devono essere interamente impiegate per il raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli ad essi strettamente connessi. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione ai componenti degli organi ed ai dipendenti della Fondazione, in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto dell’art. 10, comma 6, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto della Gestione, Nota Integrativa, Prospetto di Movimentazione dei Fondi e Relazione di Missione, deve essere approvato entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, in conformità all’art. 25 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; esso terrà conto delle vigenti disposizioni di legge, nonché dei principi, criteri e raccomandazioni in quanto compatibili in materia di Enti Senza Scopo di Lucro e Fondazioni.
I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente della Fondazione o di persona delegata secondo l’organizzazione vigente. L’ordinamento, la gestione e la contabilità delle strutture e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili delle strutture e dei servizi stessi sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione approvati dal Comitato dei Promotori.
ART. 14 – COMITATO SCIENTIFICO – COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO
Per il raggiungimento degli scopi il Comitato dei Promotori può nominare un Comitato Scientifico e Commissioni di studio e di lavoro composte da un numero illimitato di membri scelti tra persone che si siano distinte per iniziative sociali e culturali, studi e ricerche in ordine ai problemi sociali emergenti e connessi agli scopi statutari o che abbiano concorso a migliorare l’attività della Fondazione.
Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di lavoro sono organi consultivi del Presidente della Fondazione e dovranno essere da questo sentiti nella formulazione di piani di attività connessi alle finalità istituzionali. I pareri del Comitato Scientifico e delle Commissioni non sono vincolanti. Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di lavoro sono presieduti dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato membro del Consiglio di Amministrazione.
ART. 15 – MODIFICHE STATUTARIE
Le modifiche dello Statuto, purché siano compatibili con la natura della Fondazione, saranno deliberate autonomamente dal Comitato dei Promotori e dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza qualificata di almeno quattro quinti degli aventi diritto, previa acquisizione del parere non vincolante del Segretario Generale.
ART. 16 – ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C. nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano raggiunti, divenuti impossibili, di scarsa utilità, il patrimonio è divenuto insufficiente ovvero sia venuta a mancare la qualifica di ONLUS. In tali casi il Consiglio di Amministrazione propone l’estinzione o la trasformazione della Fondazione, ferme restando le disposizioni previste dall’art. 6 del DPR 10.2.2000 n. 361 in materia di riconoscimento di Persone Giuridiche private. L’estinzione o la trasformazione della Fondazione deve essere deliberata dal Comitato dei Promotori e dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti. Il Consiglio, inoltre, delibera la nomina di uno o più liquidatori.
In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altre fondazioni od enti con la qualifica di ONLUS aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve in modo diverso da quello imposto o consentito dalla legge.
ART. 17 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal Presente Statuto valgono le disposizioni e le leggi vigenti.
F.TO: BACCICHETTI CARLO – GIANCARLO ZACCHELLO – CLAUDIO BACCICHETTI – GIGINO ROLLO NOTAIO L.S